Assicurazione barche: come funziona la disciplina normativa
La disciplina dell’assicurazione barche prevede un insieme di norme comuni a livello nazionale e internazionale. In Italia, tutte le unità da diporto devono essere coperte da una polizza di Responsabilità di Civile (RC) per la navigazione in mare, sui fiumi o in bacini lacustri. Fanno eccezione solo le barche a remi e quelle a vela senza motore ausiliario. La copertura minima per i danni a terzi non può essere inferiore ai 2.500.000 euro. Il capitano e l’armatore dell’imbarcazione devono assicurarsi di tenere a bordo il certificato di assicurazione con contrassegno (il contratto di assicurazione non è necessario).
Assicurazioni barche e yacht per danni, furto e incendio
A seconda della compagnia assicurativa e del contratto stipulato, possono essere coperte dalla polizza una serie di circostanze. Di seguito, ci limitiamo a elencare le più comuni ma le possibilità di personalizzazione sono molteplici.
- Polizza per la responsabilità civile dei trasportati di terzi
- Polizza per la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private
- Polizza sull’incendio yacht e imbarcazione (totale o parziale)
- Polizza per il furto dell’imbarcazione o di sue componenti
- Polizza per la copertura in caso di ritiro, sospensione, smarrimento della patente.
Le compagnie di assicurazione autorizzate
Secondo quanto prescritto dalla norma, le compagnie assicurative devono essere espressamente autorizzate a esercitare nei rami vita e/o danni. L’autorizzazione è rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Il Gruppo pantaenius può vantare un ampio spettro di pacchetti per la copertura in diverse circostanze. I consulenti si mettono a tua disposizione per illustrare le diverse alternative.
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